Descrizione

Cambiavalute

Il cambiavalute rappresenta chi per professione esercita l'attività di compravendita di monete di paesi esteri o fa commercio di titoli e valori mobiliari.

I cambiavalute sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni.

Approfondimenti

Per svolgere l'attività di cambiavalute è necessaria l'iscrizione in un apposito registro tenuto dall'organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, previsto dal Decreto legislativo 01/09/1993, n. 385, art. 128-undecies (Decreto Legislativo 13/08/2010, n. 141, art. 17-bis).

L'iscrizione nel registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

  • per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato diverso secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio italiano.

Requisiti

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

L’attività può anche essere svolta utilizzando i locali di un’abitazione. In questo caso, il richiedente dovrà separare chiaramente l’abitazione dai locali di lavoro, all’interno dei quali non possono svolgersi più attività.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Gli ufficiali e gli agenti della pubblica sicurezza possono accedere in qualunque momento ai locali destinati all’esercizio dell'attività per verificare il rispetto della norma. È necessario, quindi, dare il consenso per sottoporsi alle prescrizioni relative a questo provvedimento (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 16 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").

Attività correlate