Descrizione
La quiete pubblica è un bene collettivo e condizione necessaria per garantire la salute dei cittadini, pertanto deve essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui i Comuni, “[...] come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività [...]“ (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana).
Per ogni zona del territorio comunale sono previsti limiti massimi di emissione sonora, prescritti dal Piano di classificazione acustica comunale o dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997.
Per attività edilizia temporanea che non possa rispettare i limiti orari e/o i limiti di intensità di rumore stabiliti nel territorio comunale è necessario presentare domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore (articolo 6 della Legge 26/10/1995, n. 447). La Legge 26/10/1995, n. 447 prevede infatti che il Comune possa rilasciare l'autorizzazione in deroga ai valori limite per lo svolgimento di attività temporanee, per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.