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Distributori di carburante privati

Descrizione

Distributori di carburante privati

Sono impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato (installazione sotto il piano campagna e mancanza della diretta e visiva ispezionabilità), oppure composte da contenitori-distributori fuori terra.

Questi impianti devono essere: 

  • completi di erogatore
  • di tipo omologato in base alla normativa vigente      
  • ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo
  • destinati al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione.

Sono escluse le attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo.

Gli impianti per il rifornimento di natanti e di aeromobili ad uso privato sono autorizzati alle stesse condizioni (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 92 e Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2022, n. 11/6657).

Approfondimenti

Per aggiungere nuovi prodotti, rispettando le norme di sicurezza, ambientali e fiscali, è necessario ottenere l’apposita autorizzazione come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2022, n. 11/6657.

Per le attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo non serve l’autorizzazione (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 91).

Quando si presenta la pratica occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:

Per gli scarichi idrici

Relativamente allo scarico in fognatura:

  • per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
  • per le acque di prima pioggia, solo nei casi previsti dal Regolamento regionale 24/03/2006, n. 4, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
  • per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
  • per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).

Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Per il rischio incendio

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.

Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio i nuovi impianti, gli impianti potenziati con i prodotti metano e GPL e gli i impianti sottoposti a ristrutturazione totale (sia pubblici che privati) devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione o concessione, da un'apposita commissione alla presenza del richiedente o di un suo delegato. 

La commissione deve accertare la funzionalità, la sicurezza e l’idoneità tecnica delle attrezzature installate e la conformità dell’impianto.

Da questa procedura sono esclusi gli impianti di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e le direttive europee (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 94 e Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2022, n. 11/6657).

In attesa del collaudo, il SUAP può autorizzare l’esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 180 giorni prorogabili (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 94 e Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2022, n. 11/6657).

Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (articolo 1, comma 5 del Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).

A tal fine, il SUAP chiede al titolare dell'impianto la documentazione elencata al punto 2 dell’Allegato A del Decreto del Dirigente dell'unità organizzativa 06/07/2017, n. 8143

La documentazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla richiesta.

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti stabiliti dalla Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 93.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

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