Descrizione
Per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali:
- la commercializzazione di beni per via elettronica
- la distribuzione on-line di contenuti digitali.
Approfondimenti
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e gioielli è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione per la commercializzazione di oggetti preziosi.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la vendita di funghi epigei freschi spontanei.
Per esercitare l'attività di vendita di sigarette elettroniche è necessario ottenere anche l'autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dal Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 62-quater, secondo le modalità stabilite dal Decreto ministeriale 16/11/2013 e dal Decreto direttoriale 16/03/2018, n. 47885/RU.
Per esercitare l'attività di vendita di tabacchi e generi di monopolio è necessario ottenere anche la concessione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dalla Legge 22/12/1957, n. 1293.
È possibile esercitare anche l'attività di vendita al dettaglio di cose antiche e usate.
Per svolgere l'attività è necessario possedere il registro di carico e scarico beni antichi e usati. Il registro potrà essere utilizzato solo ad avvenuta vidimazione dell'ufficio competente.
Se si vendono cose usate prive di valore o di valore esiguo non è obbligatorio possedere il registro.
In Italia è vietato vendere farmaci online. È consentita la vendita online esclusivamente dei medicinali senza prescrizione medica, previa autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, art. 112-quater rilasciata dall’ATS territorialmente competente, come disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale 04/08/2015, n. 10/3993.
Per ulteriori informazioni in merito alla registrazione e l'ottenimento del logo identificativo nazionale dal Ministero della Salute si rimanda alla pagina dedicata sul sito del Ministero.
La Tabella A, punto 1.11.4 del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222 prevede una semplificazione per gli esercizi al dettaglio che avviano anche il commercio elettronico “quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo”. Pertanto, nel caso di imprese già attive per il commercio al dettaglio che decidono di avviare come attività accessoria, la vendita online non è necessario presentare segnalazione certificata di inizio attività ma solo una comunicazione al Registro Imprese di variazione dell’attività svolta descrivendo “commercio al dettaglio di … e relativa vendita online”.
Attenzione: nel caso di cessazione dell’attività di commercio al dettaglio cessano anche tutte le attività accessorie. Pertanto, se l’impresa intende proseguire l’attività di commercio elettronico dovrà presentare segnalazione certificata di inizio attività.