Descrizione

Per agenzia d'affari si intende un'impresa organizzata che si offre come intermediaria nella gestione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Sono agenzie d'affari di competenza del Comune, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per:
- abbonamenti a giornali e riviste
 - compravendita con procura di veicoli usati
 - disbrigo pratiche amministrative, per conto terzi, per il rilascio di documenti e certificazioni
 - pubblicità per conto terzi
 - organizzazione di mostre, fiere campionarie, esposizione di prodotti, mercati, vendite televisive, congressi, riunioni, feste
 - organizzazione di congressi, riunioni, feste
 - allestimento ed organizzazione di spettacoli ed eventi
 - compravendita di cose usate
 - prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni
 - informazioni commerciali
 - disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative
 - spedizioni e trasporti
 - ricerca e individuazione per conto terzi di aziende di vigilanza privata per lo svolgimento di servizi nel campo della vigilanza privata
 - esposizione senza vendita di beni nuovi o usati.
 
Approfondimenti
Non sono di competenza del SUAP quelle attività di intermediazione che, per specifica disciplina di settore, per avviare l'attività necessitano di segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione destinate a un altro ente. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
Sono di competenza della Camera di Commercio
- gestione e servizi immobiliari
 - agenzie di mediazione
 - agenzie di mediazione marittima
 - agenzie di spedizionieri
 - agenzie di agente o rappresentante di commercio.
 
Sono competenza della Provincia o Città metropolitana
- agenzie per le pratiche automobilistiche che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Legge 08/08/1991, n. 264).
 
Sono di competenza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
- agenzie di assicurazione.
 
Sono di competenza della CONSOB
- agenzie di intermediazione finanziaria.
 
Sono di competenza della Banca d'Italia
- agenzie di mediazione creditizia (Legge 07/03/1996, n. 108).
 
Sono di competenza della Questura
- agenzie di pubblici incanti (case d'asta)
 - agenzie matrimoniali
 - agenzie di pubbliche relazioni
 - agenzie per recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi
 - agenzie per la raccolta di scommesse.
 
Sono di competenza del Registro Nazionale Stampa c/o Presidenza Consiglio Ministri
- agenzie di stampa (Legge 05/08/1981, n. 416).
 
È necessario tenere un registro giornale delle operazioni, che sarà utilizzabile solo quando sarà autovidimato dall’impresa o l’avrà vidimato l'ufficio competente (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 120 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").
Per svolgere l'attività occorre tenere una tabella delle tariffe e delle prestazioni (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 120 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").
