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Descrizione

Tatuatori e piercer

Per tatuatore si intende colui che con tecnica di scarificazione, forma disegni e figure indelebili e perenni. In altre parole l'applicazione, sotto epidermide, di pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatesi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale, per sua natura indelebile e permanente.

Per piercer (dalla parola "piercing" che significa "forare") si intende colui che, attraverso trattamenti non terapeutici, applica su cute o mucose in diverse parti del corpo anelli metallici o altri oggetti (gioielli da piercing) di varia forma.

Approfondimenti

La foratura del lobo dell’orecchio è un servizio offerto alla propria clientela da esercizi quali oreficerie, gioiellerie, farmacie, centri di estetica e benessere, profumerie e non costituisce attività primaria ma un servizio offerto ai clienti in aggiunta a quelli che ne caratterizzano l’esercizio.

Il personale che effettua la foratura del lobo auricolare pertanto:

  • è esonerato dall’obbligo di frequenza dei percorsi formativi di cui al Decreto del Direttore generale 25/05/2011, n. 4721
  • è tenuto al rispetto delle seguenti precauzioni tecnico-operative:
    • effettuare la foratura in appositi spazi che devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia ed essere facilmente sanificabili
    • indossare guanti monouso in lattice, dopo l’accurato lavaggio delle mani
    • effettuare la foratura dopo aver accertato l’integrità della cute del lobo e previa sanificazione del lobo con idoneo detergente
    • utilizzare, per la foratura del lobo, esclusivamente strumenti e pre-orecchini monouso e sterili. In caso di utilizzo di pinze che non garantiscono il mantenimento della sterilità dopo l’uso, le stesse devono essere accuratamente pulite e disinfettate dopo ogni applicazione.

L'attività professionale di tatuatore e piercer può essere svolta insieme a quella di acconciatore. Le due attività possono essere svolte nella stessa sede, basta che ci sia una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. In ogni caso, è necessario possedere i requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle diverse attività. 

In questo caso occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per acconciatori.

L'attività professionale di tatuatore e piercer può essere svolta insieme a quella di estetista. Le due attività possono essere svolte nella stessa sede, basta che ci sia una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. In ogni caso, è necessario possedere i requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle diverse attività. 

In questo caso occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per estetisti.

L'esercente dell'attività, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad acconciatori ed estetisti, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina, poltrona o postazione. 

In questo caso l'affittuario dovrà presentare comunicazione per affitto di poltrona, cabina o postazione.

L'esercizio delle attività al di fuori del normale ambiente lavorativo, e comunque in occasione di fiere o altri eventi pubblici, è soggetto a presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

Deve essere svolto nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge regionale 23/07/2021, n. 13 e dalla Deliberazione della Giunta regionale 21/12/2021, n. 11/5796, in particolare dall’Allegato 7. Qualora chi svolge l’attività ha sede stabile al di fuori dal territorio regionale, deve essere in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 3, comma 2 e comma 3.

Requisiti

Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Chiunque volesse avviare l'attività di tatuaggio e piercing deve inoltre possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal Decreto del Direttore generale 27/04/2004, n. 6932 nonché i requisiti professionali previsti dalla Legge regionale  23/07/2021, n. 13 e  dalla Deliberazione della Giunta regionale 21/12/2021, n.11/5796

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per svolgere l'attività è inoltre necessario soddisfare i requisiti elencati nel Decreto del Direttore generale 27/04/2004, n. 6932, all. 1, lett. "e".

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